mercoledì 5 dicembre 2012

Interrogazione a risposta scritta - Assegni familiari


Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08813

Atto n. 4-08813

Pubblicato il 5 dicembre 2012, nella seduta n. 849

BOLDRINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, ha introdotto il diritto a tali assegni per sostenere economicamente i nuclei familiari al di sotto di un certo limite di reddito e in relazione alla presenza di familiari a carico o minori o inabili;
la normativa ha poi distinto nel tempo la categoria dei lavoratori dipendenti prevedendo, per gli stessi, l'assegno per il nucleo familiare;

il decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, all'articolo 2, comma 8, prevede che "Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro";
l'Inps aveva interpretato il dettato normativo in senso restrittivo escludendo il coniuge superstite in assenza di contitolari della pensione ai superstiti: ciò aveva esposto l'Istituto previdenziale a sostenere una gran mole di ricorsi;
la Corte di cassazione, con sentenza n. 7668 del 1996, affermava che l'assegno per il nucleo familiare spetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
l'Inps, con circolare n. 98/98, nel prendere atto dell'orientamento della Corte di cassazione, impartiva conformi istruzioni operative alle sedi disponendo di accogliere le domande in presenza dei presupposti richiamati;
premesso, inoltre, che:
ad oggi, rimangono privi di tutela la vedova o il vedovo totalmente inabili del lavoratore autonomo ai quali non è stato esteso il diritto agli assegni familiari;
tale disparità di trattamento viola, a giudizio dell'interrogante, l'articolo 3 della Costituzione;
gli importi degli assegni sono, comunque, assolutamente esigui,
si chiede di sapere se e in quali modi il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di sanare tale disparità e consentire la fruizione del diritto agli assegni familiari anche alle vedove e ai vedovi dei lavoratori autonomi se riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro.