martedì 17 luglio 2012

Interpellanza - Nutrie


Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00502


Atto n. 2-00502

Pubblicato il 17 luglio 2012, nella seduta n. 767

BOLDRINI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
la nutria, mammifero roditore originario del sud America, è stato dapprima introdotto in Europa per lo sfruttamento commerciale ma poi, rilasciato libero in natura in conseguenza del fallimento della produzione della sua pelliccia, ha dato origine a numerose colonie che ben si sono adattate a vivere e proliferare negli ambienti umidi;

in Italia la diffusione della nutria ha subito negli ultimi anni un notevole incremento interessando vaste aree della pianura padana, della costa adriatica fino all'Abruzzo e delle coste laziali;
in dette aree, all'interno delle quali la nutria vive e prolifera senza il controllo di predatori naturali, il sovraffollamento di esemplari ha cagionato ingenti danni economici alle coltivazioni agricole e ha procurato un generale deterioramento degli assetti idrogeologici e delle infrastrutture ivi presenti;
in alcune zone della pianura padana i frequenti attraversamenti stradali posti in essere da numerosi esemplari di nutria mettono a rischio anche la sicurezza stradale di automobilisti, motociclisti e ciclisti;
tali animali, inoltre, possono anche rappresentare un veicolo per la diffusione di diverse patologie, la più temuta è la leptospirosi, con la trasmissione degli agenti patogeni sia ad altri animali che all'uomo;
considerato che:
l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUNC) ha inserito la nutria fra le 100 specie alloctone più dannose del mondo;
nelle "Linee guida per il controllo della nutria" pubblicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) si osserva che l'origine esotica e le possibili interferenze ecologiche che la nutria può indurre a carico delle biocenosi autoctone, nonché i problemi di natura economica che la sua presenza comporta, fanno ritenere la specie non desiderabile sul territorio nazionale;
preso atto che:
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, indica le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;
la nutria non è inserita fra le specie cacciabili;
la nutria non è, d'altro canto, neanche inserita fra le specie protette né dalla legislazione italiana né dalla normativa comunitaria;
la citata legge n. 157 del 1992, all'articolo 19, comma 2, prevede che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Ispra. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalla amministrazioni provinciali che, a loro volta, potranno avvalersi dei proprietari dei fondi su cui si attuano i piani purché muniti di licenza;
alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno adottato, anche da lungo tempo, azioni di controllo delle nutrie ai sensi del citato articolo 19 senza, tuttavia, sortire alcun esito risolutivo del problema;
la XIII Commissione permanente della Camera dei deputati, il 20 luglio 2011, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e zootecniche, ha approvato un documento nel quale si legge che "nella pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi";
la XIII Commissione, il 29 febbraio 2012, ha approvato una risoluzione riguardante iniziative per il contenimento delle nutrie nella quale si impegna il Governo ad adottare un piano complessivo a livello nazionale;
preso atto, inoltre, che le nutrie, pur non essendo autoctone, allo stato, sembrano perfettamente integrate nell'ambiente naturale italiano,
si chiede di sapere:
se, in quali modi e in quali tempi si intenda procedere, sentito il parere dell'Ispra, alla definizione di un piano nazionale per il controllo della proliferazione delle nutrie al fine di contenerne il numero degli esemplari specificamente nelle aree a vocazione agricola;
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine alla richiesta di inserire le nutrie tra le specie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ovvero tra le specie alle quali non si applicano le norme di tutela, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole;
se risultino essere in corso studi o ricerche per la predisposizione di tecniche di ingegneria ambientale finalizzate alla manutenzione degli argini - ove hanno sede le tane delle nutrie - e alla salvaguardia degli alberi e dei raccolti anche attraverso la realizzazione di barriere e/o l'impiego di dissuasori o repellenti;
se ritengano efficace lo strumento della recinzione delle colture;
se risultino essere in corso studi o ricerche per la predisposizione di misure di sterilizzazione delle nutrie finalizzate a ridurne il numero senza danneggiare l'habitat naturale;
se risulti che le nutrie abbiano una comprovata frequenza di positività a forme di leptospira e se risultino eventuali problemi sanitari provocati dalle nutrie medesime;
se ritengano che l'introduzione delle nutrie tra le specie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 non rischi di destrutturare la popolazione inducendo sostanziali alterazioni a livello demografico e creando le condizioni per un successivo incremento della capacità di crescita.